Legge 212/92

 Collaborazione con i Paesi dell’Europa Centrale, Orientale e dell’ex URSS

 

Image Collaborazione con i Paesi dell’Europa Centrale, Orientale e dell’ex URSS

 

BENEFICIARI

– istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli organismi di   assistenza tecnica e di formazione professionale;
  • – associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;
  • – consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese con particolare riguardo alle PMI.

 

PAESI

Il Cipe annualmente adotta una delibera (su proposta del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Attività Produttive) per individuare i Paesi destinatari della Legge.

 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI

I progetti, della durata massima di 24 mesi, riguardano le seguenti tipologie di intervento:
· formazione professionale, manageriale e per i quadri intermedi;
· assistenza tecnica;
· studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell’economia sociale, dell’energia, del turismo e del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonché in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;
· progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
· studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, o per la ristrutturazione di imprese miste, partecipate da soggetti italiani.

 

IMPORTO

· Contributo: 50% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di Euro 413.165,52
· Altri contributi possono pervenire dagli organismi partecipanti all’iniziativa (italiani o esteri) privati o pubblici (questi ultimi fino alla concorrenza dell’80% del costo dell’iniziativa).

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

1. Coinvolgimento di un partner (promotore locale) dei Paesi di destinazione della legge;

2. presentazione di un piano di copertura finanziaria dei costi previsti e di tutti gli elementi necessari per la valutazione dell’iniziativa proposta;

3. dichiarazione di interesse alla realizzazione rilasciata dall’Autorità governativa competente del Paese oggetto dell’intervento (consultare Ambasciata italiana in loco) e da trasmettere al Ministero entro 30 gg. dalla Comunicazione di ammissibilità al finanziamento.

 

MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.mincomes.it/strumenti/capitolo_d/d1.htm