Dogane, Logistica e Trasporti

Tecniche di commercio internazionale: Dogane, Logistica e Trasporti Internazionali Camera di Commercio di Viterbo, 8 ottobre 2008 Latina, Hotel Victoria Palace- 31 marzo 2009

Tecniche di commercio internazionale: Dogane, Logistica e Trasporti Internazionali

Camera di Commercio di Viterbo, 8 ottobre 2008

Latina, Hotel Victoria Palace- 31 marzo 2009

  

locandina

 

Workshop Intformatevi

Tecniche di commercio internazionale:

“Dogane, Logistica e Trasporti Internazionali”

Viterbo, Camera di Commercio di Viterbo – 8 ottobre 2008

pdf Programma del workshop

 

Gli interventi del Workshop

 

  Dogane, logisitca e trasporti internazionali 

 di Dr. Maurizio Favaro

 

Documentazione

pdf Come organizzare Trasporti e Spedizioni Internazionali – 1parte (1,93 Mb)

pdf Come organizzare Trasporti e Spedizioni Internazionali – 2parte (1,74 Mb)

pdf Incoterms 2000 – Clausole e profili applicativi (530 Kb)

a cura di Maurizio Favaro

 

PRINCIPI DI BASE

 

– Introduzione alle fonti normative in materia di logistica

– I diversi aspetti del contratto internazionale di vendita relativo al trasferimento delle merci
– Excursus sugli Incoterms e sulla scelta migliore degli stessi al fine di tutelare gli interessi dell’azienda esportatrice

 

Analisi degli elementi critici del contratto Franco Fabbrica

 

Il contratto Franco Fabbrica è una pratica tipicamente italiana, attraverso la quale l’esportatore si mette al riparo dalle incombenze dovute alla consegna delle merci.
Si sottolinea, tuttavia, la rischiosità di tale clausola in termini di velocità di consegna poiché il compratore deve assumersi la responsabilità di tutta la filiera logistica anche presso il paese di provenienza delle merci.

E’ dunque più opportuno avvalersi, nell’ambito del contratto Franco Fabbrica, di clausole che prevedano la redistribuzione  tra le parti di alcune funzioni, come nel caso del caricamento e dello sdoganamento  a carico del venditore (Soluzione Franco Fabbrica caricato e sdoganato). In questo caso è necessario che le variazioni dalla clausola originale del Franco Fabbrica siano espressamente indicate.

 

– Differenza tra trasporto e spedizione (e quindi tra vettore e spedizioniere)

 

VETTORE

Il vettore è colui che esegue il trasporto con mezzi propri o altrui (anche noleggiati) e risponde dell’integrità e della consegna delle merci a destino. L’operato del vettore internazionale è disciplinato dalle convenzioni internazionali proprie di ciascuna modalità di trasporto: il vettore ha dunque obblighi di risultato.

 

SPEDIZIONIERE

Lo spedizioniere è l’intermediario che organizza l’intera spedizione, ossia stipula a nome proprio e per conto dell’azienda un contratto di trasporto con un vettore ed esegue le operazioni accessorie della spedizione (dogana, ove dovuta, ecc…).

Lo spedizioniere risponde solo del proprio operato e, quindi, non del risultato finale del trasporto.
Nel contratto internazionale di vendita è più opportuno affidarsi ad un vettore.

 

 

Workshop Intformatevi

Tecniche di commercio internazionale:

“Dogane, Logistica e Trasporti Internazionali”

Latina, Hotel Victoria Palace- 31 marzo 2009

pdf Programma del workshop

  

Gli interventi del Workshop

 Dogane

di Prof. Andrea Toscano

 

Documentazione

pdfLa nuova prova dell’avvenuta esportazione – Il vademecum dell’origine della merce

a cura di Andrea Toscano (Studio Toscano Srl)

pdfIl rebus dell’origine della merce
a cura di Simone Del Nevo

pdfTariffa doganale 2008

REGOLAMENTO (CE) N. 1214/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2007
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

 

EXPORT CONTROL SYSTEM (ECS)

Dal 1° luglio 2009 è in vigore il nuovo sistema doganale Export Control System (ECS): l’Europa stabilisce nuovi criteri per l’esportazione e inserisce la bolletta doganale elettronica.
Con il sistema Export Control System (ECS) le frontiere estere vengono meglio sorvegliate mentre il mercato interno viene rafforzato.
In quanto esportatore o spedizioniere, in ogni Stato membro si è tenuti a presentare le dichiarazioni di esportazione in formato elettronico.
Novanta giorni dopo la presentazione di una dichiarazione di esportazione, le merci devono effettivamente essere uscite dal territorio dell’Unione europea.
Ogni Stato membro dell’Unione europea effettua questo controllo secondo le proprie modalità.
Elemento comune è che, non appena le autorità doganali hanno accertato l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione europea, gli esportatori o gli spedizionieri ricevono una confirmation of exit, una conferma d’uscita.
In questo modo la dichiarazione d’esportazione è stata verificata e la contabilità dell’azienda risulta impeccabile.

 

Origine delle merce

Il regolamento CEE N. 2913/92 precisa i criteri che consentono di attribuire ai prodotti l’origine del paese in cui essi sono stati fabbricati. Esso comprende due tipi di origine delle merci:

 

– Origine non preferenziale delle merci:

lavorazioni o trasformazioni considerate conformi ai criteri del codice doganale. Ciò consente di conferire a tali prodotti l’origine del paese in cui sono state effettuate le dette lavorazioni o trasformazioni. Il codice doganale dispone che una merce, nella cui produzione sono implicati due o vari paesi, è originaria del paese in cui è stata effettuata l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

 

– Origine preferenziale delle merci:

il regolamento stabilisce le condizioni necessarie all’acquisizione di un’origine che permetta ai prodotti di beneficiare di misure tariffarie preferenziali. Tali misure tariffarie preferenziali sono decise unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi o gruppi di paesi (paesi in via di sviluppo, tramite il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), o paesi e territori dei Balcani occidentali). Per acquisire l’origine preferenziale, un prodotto deve essere interamente ottenuto nel paese beneficiario e più precisamente risultare da una trasformazione sufficiente di merci importate da paesi terzi. Il regolamento definisce inoltre per le varie categorie di prodotti, i criteri di trasformazione sufficiente nonché le procedure da seguire.

 

Estratto dal

REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992
che istituisce un codice doganale comunitario (G.U. L. 302 del 19.10.1992)

 

CAPITOLO 2 – ORIGINE DELLE MERCI
Sezione 1: Origine non preferenziale delle merci
Articolo 22

Gli articoli da 23 a 26 definiscono l’origine non preferenziale delle merci per:
a) l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all’articolo20, paragrafo 3, lettere d) ed e);
b) l’applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
c) la compilazione e il rilascio dei certificati d’origine.

Articolo 23

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese s’intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi–officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese sempreché tali navi–officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, semprechè tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, semprechè siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.3. Per l’applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Articolo 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

 

Il certificato di origine della merce

Il certificato di origine è un documento attestante l’origine della merce per le esportazioni effettuate in via definitiva.
Per ottenere il certificato, il richiedente deve redigere l’istanza, in lingua italiana o in una delle lingue dell’Unione Europea, su appositi formulari composti dal modulo di domanda, dal modulo che costituirà il certificato di origine, e che verrà restituito in originale, e da tre copie.

La richiesta va inoltrata alla Camera di commercio nel cui ambito di competenza è prodotta la merce, o ha sede legale l’impresa e il richiedente ha fissato il proprio domicilio.

 

Nel caso di merce fabbricata interamente in Italia è necessario che la domanda rechi sul retro il luogo di fabbricazione e il nome del fabbricante (o la ragione sociale dell’impresa).
Qualora la merce, pur non essendo di produzione italiana, abbia subito in Italia trasformazioni sufficienti a conferirle origine italiana, occorre l’indicazione dell’operatore che ha effettuato l’ultima trasformazione e l’indirizzo dello stabilimento, o laboratorio, dove questa è avvenuta.

 

Unitamente alla richiesta del certificato deve essere prodotta una copia della fattura di esportazione, con l’esatta indicazione della destinazione finale della merce o del committente, qualora si tratti di una spedizione per conto terzi o che preveda una sosta intermedia.

Weblink: http://www.certificatidiorigine.it/

 

MORE INFO – Weblink

Agenzia delle Dogane

Codice doganale comunitario

AES: notifica di esportazione del Movement Reference Number (MRN)

 

pdfTecniche di Commercio Internazionale
La gestione delle operazioni doganali nel commercio internazionale

a cura di ASPIN – Azienda Speciale Internazionalizzazione (Camera di Commercio di Frosinone)

 

 Trasporti internazionali

di Prof. Maurizio Favaro

(vedi sopra)

 

MORE DOCS

pdfTavola Sinottico-Comparativa degli Incoterms 2000
a cura di CCI-ITALIA