Legge 31 marzo 2005, n. 56

Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore

Legge 31 marzo 2005, n. 56
“MISURE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE,

NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI ENTI

OPERANTI NEL MEDESIMO SETTORE”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2005 – Supplemento ordinario n. 69

 

Art. 1.
(Costituzione degli sportelli unici all’estero)
1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l’azione svolta dai soggetti operanti all’estero per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all’estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l’Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonchè delle macroaree di interesse economico-commerciale.
2. In coerenza con le linee di indirizzo dell’attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all’attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonchè di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonchè per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell’offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all’estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all’articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonchè di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive ad hoc preposte, ai sensi dell’articolo 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All’attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell’ICE, dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all’estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale società per l’attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell’internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all’estero.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all’estero, anche mediante l’impiego di nuove tecnologie, d’intesa con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.
6. I responsabili degli sportelli unici all’estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell’ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.
8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonchè per favorire all’interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:
a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
b) l’ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all’Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:
«Gli esperti che l’Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l’esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all’espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonchè al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».
9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all’ottavo comma dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
10. Per l’attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Per l’attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall’anno 2005.

 

Art. 2.
(Disposizioni organizzative a supporto dell’attività degli sportelli unici all’estero)
1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all’estero, il Ministero delle attività produttive è autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalità nel campo economico-commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attività produttive può, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall’articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonchè le procedure di cui all’articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68.
2. Nelle more dell’attuazione della delega di cui all’articolo 6 per il riordino degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese ed in fase di prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici all’estero, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per l’anno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere dall’anno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Ai fini della completa attuazione del nuovo sistema degli sportelli unici all’estero, alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate dall’articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n. 229, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, derivanti dai decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato articolo 9 della legge n. 229 del 2003.

 

Art. 3.
(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese)
1. Sono autorizzati, nell’ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell’ICE e di Sviluppo Italia Spa, relativamente all’attività di formazione per l’attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all’estero di cui all’articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell’ICE, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dell’Istituto diplomatico, previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all’estero di cui all’articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
3. L’ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 4.
(Applicazione dell’accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione)
1. Il Ministero delle attività produttive, nell’ambito dell’accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l’estero, l’ICE e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dell’internazionalizzazione, nonchè degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
a) l’utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all’estero sulle attività formative delle università italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all’estero e gli uffici dell’ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;
b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l’ICE e tutti i soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell’internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l’adozione di strategie innovative per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché l’interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l’internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l’effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

 

Art. 5.
(Accordi di settore in tema di internazionalizzazione)
1. Il Ministero delle attività produttive promuove, anche attraverso l’ICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le confederazioni, d’intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.
2. Il Ministro delle attività produttive, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l’ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell’ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.
3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso l’ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all’estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d’affari italiane all’estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l’Unioncamere, con l’Associazione delle camere di commercio italiane all’estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.
4. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti all’estero e riconosciuti dal Governo italiano.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

 

Art. 6.
(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese)
1. All’articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell’internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonchè all’assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall’attuale quadro economico-finanziario, nonchè ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall’Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all’estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;
d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all’estero anche tramite società prevedendo, tra l’altro, che il fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;
e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.
1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all’istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all’estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini del l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.
1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater».
2. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

 

Art. 7.
(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)
1. La lettera h-bis) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:
«h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell’impegno finanziario previsto dal programma economico dell’impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonchè all’impegno previsto dal programma economico dell’impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro».
2. Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:
«h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonchè i fondi rotativi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».
3. All’articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa».
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all’estero delle imprese italiane».
5. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituito dal seguente: «Il soggetto gestore del fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all’estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell’Unione europea, con le modalità, le condizioni e l’importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive».
6. All’articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l’estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».
7. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa, istituita ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dal presente articolo, nonchè all’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100 del 1990.

 

Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 3 e 5, e agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 8 e 9, pari ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.