Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 143

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l’articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo provvede anche a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale;
Visto, inoltre, l’articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, il quale dispone che il Governo provvede a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato che operano, anche all’estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;
Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l’estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I
ISTITUTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMMERCIO ESTERO
(SACE)
Art. 1.
Disposizioni generali
1. È istituito l’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto.
2. L’Istituto ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. È posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicità, sulla base delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi.
Art. 2.
Funzioni
1. L’Istituto è autorizzato a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attività con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati.
2. L’Istituto può concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l’estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell’Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all’esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
Art. 3.
Organizzazione
1. L’Istituto può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all’espletamento delle prime fasi istruttorie.
Art. 4.
Organi
1. L’ordinamento dell’Istituto è disciplinato dallo statuto, che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento.
2. Lo statuto è emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero.
3. Sono organi dell’Istituto:
a) ilpresidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori;
e) il comitato consultivo;
f) il direttore generale.
4. Il presidente dell’Istituto è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attività di interesse generale dell’Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, nonché da sei membri, dei quali due nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, uno dal Ministro del commercio con l’estero, ed uno dall’Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su designazione, rispettivamente, dei Ministri competenti e del Presidente dell’ICE. Con il decreto di nomina il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce ad uno dei componenti le funzioni di vicepresidente.
6. Il consiglio di amministrazione:
a) emana le direttive di carattere generale relative all’attività dell’Istituto
b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia e alla copertura assicurativa;
c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;
d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonché di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;
e) approva i bilanci dell’Istituto;
f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa;
g) formula proposte di modifica della delibera di cui all’articolo 2, comma 3, e dello statuto;
h) delibera l’emissione di obbligazioni e l’assunzione di mutui e prestiti;
i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;
l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.
7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), sono soggette all’approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate.
8. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo:
a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;
b) svolge ogni altra attività e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione.
9. Il comitato esecutivo può delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell’Istituto.
10. Il comitato consultivo è composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attività dell’Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l’estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e può formulare proposte.
11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all’albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l’estero.
12. Il direttore generale dell’Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione complessiva dell’Istituto. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell’Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo.
Art. 5.
Durata e compensi dei componenti degli organi
1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
2. L’indennità di carica dei componenti degli organi e gli emolumenti del direttore generale sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero.
3. La carica di direttore generale è incompatibile con l’assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l’attività delI’Istituto.
Art. 6.
Fondo di dotazione e altre norme finanziarie
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è determinato, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell’Istituto. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Gli impegni assicurativi dell’Istituto sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all’articolo 8, comma 1.
3. Per le proprie necessità operative, I’Istituto può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero, da destinare alle necessità operative d’Istituto. Il netto ricavo è versato in apposito conto di tesoreria intestato all’Istituto. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate all’Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a carico della relativa assegnazione.
4. Le liquidità dell’Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o più conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell’attività corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso banche.
Art. 7.
Disposizioni sull’attività dell’Istituto
1. Dalla data del pagamento, I’Istituto è surrogato nel rapporto assicurato nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l’indennizzo. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato, I’Istituto è altresì costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l’eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati, fermo restando l’obbligo dell’Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati.
2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario dei crediti indennizzati dall’Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è altresì surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza dell’attivazione della garanzia statale di cui all’articolo 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può delegare all’Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della sezione.
3. L’Istituto è autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall’Istituto, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia l’Istituto provvede a richiedere preventivamente l’assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.
4. I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dall’Istituto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 8.
Piano previsionale degli impegni assicurativi
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE,su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell’incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell’articolo 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.
2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall’attività assicurativa dell’Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 1999, l’Istituto, a fronte degli impegni assicurativi assunti, costituisce un fondo di riserva mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1, dai proventi delle transazioni di cui all’articolo 7. Su proposta dei Ministri del commercio con l’estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE può integrare il fondo di riserva con le disponibilità di cui all’articolo 6, comma 1. L’accantonamento è commisurato all’ammontare e alla vita media dell’impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto, nonché al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.
4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera, da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante, il funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l’Istituto.
Art. 9.
Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria
1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all’articolo 12 della legge stessa.
Art. 10.
Relazione al Parlamento
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno precedente e contenente elementi di valutazione sull’attività svolta nell’anno in corso, nonché su quella da svolgere nell’anno successivo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell’Istituto.
Art.11
Disposizioni concernenti il personale
1. Al personale dell’Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione.
2. Le norme per l’assunzione del personale dell’Istituto, con il relativo stato giuridico, sono deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il personale del ruolo della sezione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, prosegue il proprio rapporto di lavoro con l’Istituto conservando a tutti gli effetti di legge e contrattuali, inclusi quelli discendenti dalle normative riguardanti le forme di previdenza integrativa, l’anzianità, le qualifiche ed i gradi maturati presso la sezione.
4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l’esercizio di qualunque professione o commercio o industria, fatta eccezione per eventuali deroghe autorizzate dal Ministro vigilante, nell’ambito delle previsioni contenute nel regolamento di cui al comma 2.
Art. 12.
Rappresentanza in giudizio
1. L’Istituto si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Art. 13.
Norme transitorie e finali
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.
2. La sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello statuto dell’Istituto.
3. L’Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse.
4. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime.
5. Sino all’entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dall’articolo 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
Capo II
FINANZIAMENTO DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
Art. 14.
Disposizioni generali
1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all’articolo 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all’estero.
2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.
3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero. Le condizioni, le modalità e i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero.
4. Salvo quant’altro previsto dall’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell’organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a ciò designati dal soggetto gestore.
Art. 15.
Destinatari per la corresponsione dei contributi
1. I destinatari dei contributi di cui all’articolo 14 sono:
a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all’estero anche per il tramhe di banche nazionali;
b) le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera;
c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.
Art. 16.
Disposizioni in materia di attività del soggetto gestore del Fondo
di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295
1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.
2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessità operative connesse alla predetta gestione può essere autorizz?to a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero. Il netto ricavo è versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 17.
Piano previsionale dei fabbisogni finanziari
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero, delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l’anno successivo, relativamente alle operazioni di cui all’articolo 14.
2. L’importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di cui all’articolo 14, è stabilito annualmente con la legge finanziaria.
Art. 18.
Relazione al Parlamento
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati nell’anno precedente dal soggetto gestore del Fondo ai sensi del presente decreto legislativo, contenente elementi di valutazione sull’attività svolta nelI’anno in corso, nonché su quella da svolgere nell’anno successivo.
Art. 19.
Disposizioni transitorie e finali
1. Sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 14, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, quarto comma, dell’articolo 19, secondo comma, e dell’articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 6 marzo 1987, n. 78.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, sono abrogati il titolo IV e gli articoli 28, 29, 30, 36 e 37 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la legge 6 marzo 1987, n. 78, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
Capo III
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Art. 20.
Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero.
1. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, nonché al comma 2, lettere a), b), f), g) e h), ed all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, dopo le parole: «imprese» e: «società» è soppressa la parola «miste»;
b) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «partecipate da imprese italiane», sono inserite le seguenti: «Omero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione europea, controllate da imprese italiane,»;
c) all’articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), anche nell’ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) omero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell’impegno finanziario previsto dal programma economico dell’impresa o società estera;
h-ter) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all’estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring.»;
d) all’articolo 3, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai I seguenti:
«1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell’articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l’estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell’uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l’obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l’acquisizione di partecipazioni di imprese o società all’estero.
2. L’acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. è subordinata all’impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.»;
e) all’articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l’estero affluisce all’entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l’estero per le finalità di cui alla presente legge.»;
f) all’articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il soggetto gestore del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all’estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero. Si applica l’articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.».
2. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all’estero partecipate dalla Simest S.p.a. possono essere ammessi per le rispettive quote di partecipazione alla garanzia assicurativa dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), secondo le modalità e condizioni contenute nella delibera del CIPE prevista dall’articolo 2, comma 3.
3. All’articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all’estero.».
Art. 21.
Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni.
1. All’articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all’articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato delI’Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.».
2. All’articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: «L’operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.».
3. All’articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell’impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell’investimento dell’impresa o società o dell’impegno finanziario dell’accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.». Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), sub h-ter) e lettere d), e) ed f), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.
4. All’articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: «in misura proporzionale all’ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10.» sono sostituite dal seguente periodo: «La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell’operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l’ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni.». Al medesimo comma è, in fine, aggiunto il seguente periodo: «La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell’ambito dell’oggetto sociale.».
5. All’articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle parole: «40 per cento» e dopo le parole: «Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell’articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100» sono aggiunte le seguenti: «; il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all’articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo».
6. All’articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: «non compresa nel territorio indicato al comma 1». Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: «Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 22.
Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti
per lo sviluppo delle esportazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l’estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: «dell’Europa centrale ed orientale» sono sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero».
3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l’estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304:
a) nei limiti del 50 per cento dell’importo, le spese relative a studi di prefattibilità e di fallibilità connessi all’aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l’opera;
b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fallibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all’estero.
6. Con decreto del Ministro del commercio con l’estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalità e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5.
7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l’estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l’internazionalizzazione delle imprese può essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell’azienda.
Art. 23.
Ulteriori interventi in materia di commercio estero
1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni in materia di commercio estero e dei programmi volti alla internazionalizzazione delle imprese, il Ministero del commercio con l’estero, ferme restando le competenze dell’AIPA, promuove la ristrutturazione della rete informatica degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero, anche allo scopo di realizzare le necessarie interconnessioni con le regioni e le camere di commercio, nonché di rendere disponibile la fornitura di servizi informativi con modalità più articolate al fine di maggiormente rispondere alle esigenze informative specifiche dell’utenza, in particolare per le piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilità di accessi diretti al sistema informativo dell’ICE.
2. Il Ministero del commercio con l’estero è autorizzato ad effettuare, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole, avvalendosi dell’Istituto nazionale per il commercio estero, specifici interventi volti alla promozione all’estero di prodotti di alta qualità del settore agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 11.800 milioni per l’anno 1998, a lire 16.700 milioni per l’anno 1999 e a lire 18.400 milioni per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fitti del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del commercio con l’estero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 24.
Indirizzo strategico e coordinamento operativo
1. È costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con l’estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l’estero, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l’estero, degli organismi collegiali previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all’esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l’estero. Presso il Ministero del commercio con l’estero è costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un’apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione.
2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonché le attribuzioni del Ministero degli affari esteri m materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può, al fine di razionalizzare l’impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorità, nonché definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore.
3. La commissione permanente di cui al comma I stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell’attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l’estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l’estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell’ICE, della Simest S.p.a., della Finest S.p.a. di Informest, del soggetto gestore del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l’estero. La commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai lini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 25.
Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all’articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l’estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l’attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministro del commercio con l’estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l’estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell’indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l’avviamento, in relazione all’anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
6. I1 Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. I1 Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1.
I1 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 31 marzo 1998
 
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FANTOZZI, Ministro del commercio con l’ Estero
DINI, Ministro degli affari esteri
CIAMPI, Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
 

N O T E
 
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi delI’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo delI’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 – supplemento ordinario n. 56/L.
– Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella Gazzetta Uff iciale – serie generale n. 202 del 30 agosto 1997.
Nota all’art. 2:
– Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, recante: «Testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private» è pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Uff ciale 6 luglio 1959, n. 158.
Nota all’art. 9:
– La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’è aprile 1958. Il testo dell’art. 12 così recita:
«Art. 12.- 1. Il controllo previsto dall’art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l’amministrazione dello Stato o una azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato deha Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e revisione».
Nota all’art. 12:
– Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato». Il testo dell’art. 43 così recita:
«Art. 43 (Assunzione da parte dell’Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati). —1. L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempreché sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro prowedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni ed i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di mteressi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di confitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».
Note all’art. 13:
– La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante: «Disposizioni sulI’assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all’esecuzione di lavori all’estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale» è pubblicata nella Gazzetta Uff iciale, n. 143, 27 maggio 1977. Si riporta il testo degli articoli 14, 15, e 16:
«Art. 14—1. Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell’art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:
1) mancata riscossione derivante da:
a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichmo in un Paese diverso dall’Italia;
b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall’Italia;
c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
d) nazionalizzazione dell’impresa debitrice;
e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l’esecuzione del contratto;
2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all’operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;
3) sospensione revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al n. 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto n. 1), sia a causa di disposizioni emanante dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del comimittente nell’ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;
4) difficoltà di trasferimenti valutari dall’estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell’assicurato di somme dovute dal committente rispetto a quanto previsto contrattualmente;
5) distruzione danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti dalle lettere a) e b ) del precedente n. 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposita ovvero esposti in mostre o fiere omero esportati in temporanea per tentarne la vendita: di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;
6) escussione di fideiussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazione, di cui alla lettera m) del successivo art. 15 per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell’operatore nazionale;
7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell’impresa costituita all’estero da parte dell’autorità straniera omero altri provvedimenti 0 comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere a) e b) del n. 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell’attività dell’impresa, mancati trasferimenti di fondi spettanti all’impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell’autorità straniera;
8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l’approntamento della fornitura o l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di “prezzo fisso”;
9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;
10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;
11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;
12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere a) e b) del n. 1) del presente articolo nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell’autorità straniera, omero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l’assicurazione di cui al presente punto 12) è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».
«Art. 15. – Le operazioni assicurabili sono le seguenti:
a) esportazioni di merci relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) ed 11) dell’art. 14;
b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di ci ai n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell’art. 14;
c) esecuzione di lavori all’estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell’art. 14;
d) depositi all’estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all’estero, relativamente ai rischi di cui al n. 5) dell’art. 14;
e) investimenti diretti all’estero costituiti da apporto di capitali destinati all’approwigionamento di materie prime o diretti a consentire l’acquisizione di contratti di fornitura di beni o di servizi, investimenti diretti all’estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al n. 7) dell’art. 14;
f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell’art. 14;
g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all’art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all’estero da parte di imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell’art. 14,
h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo art. 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all’art. 19 della legge 25 luglio 1952 n. 949, relativamente ai rischi di cui ai n. 1), 2), 4) ed 11) dell’articolo 14;
i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all’esecuzione di lavori all’estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell’art. 14;
1) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, relativamente ai rischi di cui al n. 10) dell’art. 14;
m) prestazioni o costituzioni di fideiussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all’estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri omero a fronte di quote di pagamenti anticipati omero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, omero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell’art. 14;
n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all’estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all’estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al n. 12) dell’art. 14.
Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionali, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l’assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all’art. 19 della legge 25 luglio 1952 n. 949, garantisce i titoli in tal modo emessi o acquistati, nei confronti die loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti».
«Art. 16.—In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g), la sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell’art. 14 in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazione e lavori, di prestazione di servizi all’estero da parte di mmprese nazionali.
Nel caso di lavori all’estero la garanzia assicurativa puo essere concessa all’impresa italiana anche se il contratto per l’esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualumque sia la loro forma giuridica vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell’impresa italiana. In tal caso la copertura assicurativa sarà commisurata aD’entità della partecipazione italiana all’impresa avente sede all’estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell’impresa italiana all’esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni».
– La legge 22 dicembre 1953, n. 995, recante: «Disposizioni sulI’assicurazione dei crediti all’esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali» è pubblicata nella Gazzetta Uff iciale n. 299 del 31 dicembre 1953.
– La legge 5 luglio 1961, n. 635, recante: «Disposizioni sull’assicurazione e sul finanziamento dei crediti all’esportazione di merci e servizi, all’esecuzione di lavori all’estero, nonché all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo» è pubblicata nella Gazzetta Uff iciale n. 185, 28 luglio 1961.
– La legge 28 febbraio 1967, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 80 del 30 maggio 1967, è abrogata dall’art. 38 della legge 24 maggio 1977, n. 227, succitata.
– Il titolo I (Costituzione del Comitato interministeriale per la politica economica estera), il titolo II (Sezione speciale presso l’INA per l’assicurazione del credito all’esportazione), ed il titolo III (Rischi assumibili in garanzia ed operazioni assicurabili) della legge n. 227/1977 citata, articoli da I a 17, sono abrogati».
Note all’art. 14:
– La legge 28 marzo 1973, n. 295, recante: «Aumento del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale» è pubblicata nella Gazzetta Uff ciale n. 153 del 15 giugno 1973. Il testo dell’art. 3 così recita:
«Art. 3. – È istituito presso l’Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione in sostituzione e a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell’art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.
2. A partire dall’anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell’Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.
3. I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità fmanziarie di cui al sesto comma dell’art. 24 della legge 28 febbraiol967, n. 131».
– La legge 26 novembre 1993, n. 48, reca: «Proroga del termine di cui all’art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi». Il testo dell’art. 3 così recita:
«Art. 3.—1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d’Italia, prowedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei prowedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei prowedimenti agevolativi.
2. Le convenzioni indicate al comma I possono prevedere che anche l’ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con le altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma I, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prowedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.
5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma i si applicano le disposizioni vigenti.
6. Sono abrogati l’art. 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l’art. 17, il sesto comma dell’art. 34, lettera c) del secondo comma dell’art. 37 e i commi terzo e quarto dell’art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949».
Nota all’art. 16:
– Sulla legge 28 maggio 1973, n. 295, art. 3 vedi nota all’art. 4.
Nota all’art. 17:
– Sulla legge 29 maggio 1973, n. 295, art. 3, vedi nota all’art. 14.
Nota all’art. 19:
– La legge 24 maggio 1977, n. 227, citata, reca agli articoli 18 comma 4, 19, comma 2, e 24 quanto segue:
«Art. 18, comma 4. Le condizioni, le modalità e i tempi dell’intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio tenendo conto anche della durata delle operazioni delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista».
«Art. 19, comma 2. Le operazioni di cui all’art. 18 e all’art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rile sciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera,oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».
«Art. 24.- 1. In estensione a quanto previsto dall’art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all’estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro secondo le modalità previste al quarto comma dell’art. 18 della presente legge.
Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:
a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell’art. 16 della presente legge;
b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e del aziende di credito di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 37 e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente art. 15 che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi;
c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche estere che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonché l’esecuzione di studi, progettazione lavori da esse effettuati>>.
Il titolo IV della legge n. 227/1977 reca: «finanziamento di crediti a medio termine relativi alle esportazioni di merci, alla prestazione di servizi all’esecuzione di lavori all’estero» è abrogato. Gli articoli dal 28 al 30, dal 36 al 37 della legge n. 227/1977 sono abrogati
– La legge 6 marzo 1987, n. 78, recante: «Estensione delle filiali all’estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento dei crediti all’esportazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1987.
Note all’art. 20:
– La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero» pubblicata nella Gazzetta Uffciale, n. 101 del 3 maggio 1990. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 esistenti, Ala data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate. Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 4 con le novelle apportate:
«Art. 1.—1.Il Ministro del commercio con l’estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni denominata Società italiana per le imprese all’estero – SIMEST S.p.a., con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione a imprese e società all’estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all’estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.
2. La Simest S.p.a. anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell’Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenziano gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di società all’estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all’art. 3, comma 1, a società ed imprese all’estero, anche già costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all’estero, con limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costitituzione di società ed imprese all’estero, anche d’intesa con l’lstituto nazionale per il commercio con l’estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte del loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto del limite cui alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi società consortili fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all’estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
hbis)a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui all’art. I, comma 2 lettera b) anche nell’ambito di operazioni di cofi nanziamento con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell’impegno finanziario previsto dal programma economico dell’impresa o società estera;
h-ter) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all’estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring.
3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell’impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell’impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della Simest S.p.a. non può esere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l’estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 19M, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.
6.Il consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. è composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l’estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
7.Il collegio sindacale della Simest S.p.a. è formato da tre membri effetivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
8. La Simest S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni».
«Art. 3.—1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell’art. 1 non possono superare il 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commerciò con l’estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:
1) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;
2) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;
3) le ipotesi in cui, in ragione dell’uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l’obbligo di cessione;
4) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l’acquisizione di partecipazioni di imprese o società all’estero.
2. L’acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a e subordinata all’impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1»
3. (Soppresso).
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all’acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l’estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell’Istituto nazionale per il commercio estero.
5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti agli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l’estero affluisce all’entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l’estero per le f nalità di cui alla presente legge».
«Art. 4.—1. Il soggetto gestore del fondo di cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese ali Estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero. Si applica l’art. 3, commi 1, 2 e 5 della legge 26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa, si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394 e relative norme d’attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all’estero partecipate dalla Simest S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all’impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all’operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all’uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE».
– Sulla legge 26 novembre 1993, n. 489, art. 3, commi 1, 2, 5 vedi nota all’art. 14.
– La legge 5 ottobre 1991, n. 317, reca: «Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991. Il testo dell’art. 14 (agevolazioni per la diffusione commerciale), comma 2, è modificato, nel primo periodo, dal presente decreto. Si riporta il testo del comma 2 come modificato dal presente decreto.
«2. La SlMEST S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all’Estero. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all’operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all’uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all’art. 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.
Note all’art 21:
– La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 21 gennaio 1991. Si riporta il testo novellato dell’art. 2 come modificato dal presente decreto.
«Art. 2.—1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forma di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all’art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato delI’Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.
2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l’attività della Società italiana per le imprese miste all’estero – Simest S.pa. il Ministro del commercio con l’estero è autorizzato a concedere alla Simest S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per l’anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l’art. 2458 del codice civile. L’operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma I si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società, tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.
3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.
4. L’attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell’intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all’art. 1, comma 1.
5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell’impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell’investimento dell’impresa o società o dell’impegno finanziario dell’accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.
6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1. La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell’operatività su tutto il territorio di cui al comma I avendo presente come criterio di priorità l’ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La società finanziaria può inoltre partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell’ambito dell’oggetto sociale.
7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a., in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell’art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100. Il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all’art. 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo.
8. Può essere istituita, nell’ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella area della regione Veneto nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potrà altresi essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano».
– Sull’art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedi nota all’art. 20.
– L’art. 2458 (Società con partecipazione dello Stato e di enti pubblici) del codice civile così recita:
«Art. 2458.—1. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l’atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.
2. Gli amministratori e sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
3. Essi hanno diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea».
Note all’art. 2.2:
– La legge 25 marzo 1997, n. 68, recante: «Riforma dell’lstituto nazionale per il commercio con l’estero» è pubblicata nella Gazzett4 Ufficiale n. 72, 27 marzo 1997. Il testo dell’art. 7 così recita:
«Art. 7.—1. Il Ministro del commercio con l’estero, sentito il comitato consultivo dell’lCE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell’attività dell’lCE dell’anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
2. Entro il mese di giugno l’ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma I, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai sog getti costituiti a livello regionale ai sensi dell’art. 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale cor proiezione triennale dell’attività dell’lCE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività. Ai fini dell’applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulato dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.
3. Il Ministro vigilante approva entro il mese di settembre il piano di attività di cui al comma 2.
4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attività di cui all’art. 2, comma 1, con l’utilizzo di fondi pubblici comunicano a Ministero vigilante ad all’lCE i programmi e le iniziative promozionati già decise o adottate. Al fine di assicurare l’impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l’ICE convenzioni opera tive per la realizzazione dell’attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in. materia di attività promozionale all’estero.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle verifiche di cui all’art. 4, comma 6, ultimo periodo, dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976 n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall’ICE».
– La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995. Si riporta il testo dell’art. 1, comma 40:
«40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell’attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».
– La legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante:
«Collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale ed orientale» è pubblicata nella Gazretta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1992. Il testo dell’art. 1, comma 1 come modificato dal presente decreto, così recita:
«1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di ira ziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del commercio con l’estero, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell’uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)».
– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo dell’art. 12, comma 1, così recita:
«1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».
– La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997. Si riporta il testo dell’art. 20, comma 5:
«5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la confusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti fra loro analoghi;
e) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l’obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spese e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell’efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
I) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l’esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del prowedimento di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il prowedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all’obbligo di corrispondere l’indennizzo assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione delI’indennizzo stesso».
– La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante: «Prowedimenti per la promozione delle esportazioni» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1990. Il testo dell’art. 3 così recita:
«Art. 3.—1. Le disponibilità finanziarie di cui all’art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di cinquanta miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all’estero a gare internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli mteressi a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma I saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981».
– Il D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modifiche, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante: «Prowedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30 maggio 1981. Il testo dell’art. 2, comma 3, così recita:
«3. Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l’importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all’art. 2 della legge 16 marzo 1976 n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all’estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno».
Note all’art. 24:
– Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, recante: «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997. Il testo dell’art. 1, comma 3, così recita:
«3. Il CIPE, nell’esercizio delle sue funzioni, può costituire con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell’esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 5».
– Sulla legge 28 maggio 1973, n. 295, art. 3, vedi nota all’art. 14.